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Il Decreto “Rilancio” e il suo impatto sui serramentisti

Detrazioni al 110% per interventi di riqualifica

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

 

Il decreto, tra le altre misure di agevolazioni, prevede un superbonus 110% per gli interventi di ristrutturazione sostenuti volti a potenziare le agevolazioni precedentemente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia. La detrazione del 110% è fruibile per le spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021, farà esclusivo riferimento alla data del pagamento.

 

Per avere accesso alla detrazione del 110% gli interventi devono:

  • Essere realizzati in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • I materiali devono rispettare i criteri ambientali minimi;
  • Essere sottoposti ad asseverazione da parte di un tecnico abilitato;
  • Comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle prestazioni energetiche.

l’art. 121 DL Rilancio dispone che i soggetti che sostengono le spese negli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare alternativamente:

  • Per lo sconto in fattura del fornitore (cessione dell’importo corrispondente alla detrazione al fornitore), che può essere ceduto a terzi tramite il credito d’imposta.
  • Per la trasformazione in credito d’imposta cedibile a terzi, comprese banche e intermediari finanziari.

Questo meccanismo può essere riservato a qualsiasi contribuente, non solo persone fisiche private ma anche imprenditori e lavoratori autonomi. Occorre attendere il provvedimento attuative dell’agenzia delle entrate entro il 18/06/2020, che definirà le modalità di trasmissione dei dati della cessione/sconto in fattura.

Superbonus 110%, a chi spetta?

decreto rilancio edilizia

La detrazione spetta soltanto ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche private (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari),
  • condomini,
  • cooperative edilizie,
  • IACP (Istituto Autonomo Case Popolari).

Per quale tipologia di interventi?

Il superbonus del 110% si rivolge agli interventi di ristrutturazione a stampo antisismico e di efficienza energetica, comprese le installazioni di pannelli fotovoltaici e colonnine elettriche di ricarica. Andiamoli ad analizzare nello specifico.

Interventi di riqualificazione energetica

Decreto Rilancio ed efficienza energetica

Tra gli interventi di riqualificazione energetica si classificano:

  • Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.: cappotti). Il limite di spesa e detrazione massima 60.000 Euro per ogni unità immobiliare
  • Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento o fornitura di acqua calda (Limite di spesa e detrazione massima di 30.000 Euro. Nei condomini il limite di spesa è inteso per unità immobiliare)
  • Qualsiasi altro intervento di efficienza energetica di cui all’art. 14 DL 63/2013 eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

    La sostituzione di serramenti, infissi e finestre può rientrare nel superbonus se abbinata agli interventi prima descritti, agevolabili al 110%

Installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico

Decreto Rilancio ed abitazioni

I commi da 5 a 7 dell’art. 119 DL 34/2020 prevedono un’estensione della detrazione (oggi prevista al 50%) che opera nella misura del 110%

  1. per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su “edifici”;
  2. da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;
  3. purché effettuati congiuntamente ad uno degli interventi visti in precedenza per risparmio energetico.

Limiti di spesa(da soddisfare congiuntamente):

  • € 48.000 complessivi
  • € 2.400 per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

La detrazione maggiorata del 110% si estende anche all’ installazione (contestuale all’installazione dell’impianto fotovoltaico) di sistemi di accumulo di energia integrati negli impianti fotovoltaici, limite di spesa complessiva .

  • € 48.000 (andrà chiarito se si cumula con il limite riferito all’impianto fotovoltaico);
  • € 1.000 per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.

Le precedenti detrazione sono subordinate alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

Colonnine di ricarica

Decreto Rilancio numero 34

La detrazione maggiorata al 110% spetta anche all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:

  1. contestuale all’effettuazione di uno degli interventi suddetti;
  2. da ripartire in 5 quote annuali.

Sismabonus

La detrazione maggiorata al 110% spetta anche, senza particolari limitazioni, per tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (commi da 1- bis a 1-septies art. 16 DL 63/2013).

Allo scopo di abbattere ulteriormente le barriere burocratiche e al fine di fare più chiarezza sulle modalità di adesione alle molteplici possibilità del superbonus, sembra che sia il vaglio del Governo il lancio a breve termine di un portale dedicato per ottenere le linee guida principali, le circolari operative e documenti completi, cui accedere per una giusta procedura verso la fruizione del beneficio.